Statuti dei Nuovi Organismi Economici
- Tipo
- Motu Proprio
- Esfera
- Pontifício
- Papa / autoridade
- Papa Francisco
- Data de publicação
- 22 de fevereiro de 2015
- Idiomas disponíveis (vatican.va)
- IT
O documento estabelece as normas organizacionais para os novos órgãos econômicos da Igreja. Ele define diretrizes para a gestão prudente de recursos humanos e materiais, visando reduzir riscos financeiros e garantir que as atividades administrativas sejam executadas com eficiência e transparência.
As normas aplicam-se ao Conselho para a Economia, à Secretaria para a Economia e ao Escritório do Auditor Geral. O texto enfatiza o cumprimento rigoroso dos orçamentos aprovados e a necessidade de relatórios anuais detalhados sobre a situação patrimonial e financeira da Santa Sé.
PAPA FRANCESCO
STATUTI DEI NUOVI ORGANISMI ECONOMICI
Statuto del Consiglio per l'Economia Statuto della Segreteria per l'Economia Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale
STATUTO DEL CONSIGLIO PER L’ECONOMIA
a) siano tutelati i beni degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1; b) siano ridotti i rischi finanziari e istituzionali; c) le risorse umane, finanziarie e materiali degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1 siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza e efficienza; d) gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1 §1 svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.
a) le relazioni della Segreteria per l’Economia; b) la relazione annuale del Revisore Generale; c) le relazioni patrimoniali e finanziarie degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1; d) le valutazioni annuali del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Il presente Statuto viene approvato ad experimentum. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.
STATUTO DELLA SEGRETERIA PER L’ECONOMIA
a) le attività si svolgano in modo efficiente e nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati; b) le risorse umane, finanziarie e materiali siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza ed efficienza; c) le spese siano effettuate nel rispetto dei bilanci preventivi approvati, tenendo nel debito conto un uso prudente ed efficiente delle risorse; d) le scritture contabili e gli archivi siano tenuti in modo fedele, conformemente alle norme e alle procedure approvate; e) i regolamenti e le procedure siano chiaramente compresi e fedelmente osservati.
a) prepara il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l’Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio; b) controlla il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo dello Stato della Città del Vaticano; c) realizza la valutazione annuale del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l’Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio; d) prepara la relazione annuale sulle proprie attività, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l’Economia entro la data da esso stabilita.
a) collabora ad attività di studio per la stesura di normative e tabelle organiche; b) effettua attività di elaborazione degli stipendi; c) effettua pratiche di assunzione e segue l’iter di promozione, attribuzione di classi di merito, cessazioni dal servizio, trasferimenti, aspettative, occupandosi – per quanto di competenza – della gestione delle risorse umane; d) propone e valuta piani di formazione e percorsi di crescita professionali; e) svolge le pratiche relative alle assicurazioni contro gli infortuni e intrattiene i rapporti operativi con le compagnie assicuratrici; f) cura i dati anagrafici del personale.
a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge; b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità; c) coperti dal segreto d’ufficio.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.
STATUTO DELL’UFFICIO DEL REVISORE GENERALE
a) attua, secondo un proprio programma annuale di revisione, una verifica contabile e amministrativa sugli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1; b) svolge revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all’art.1 §1, quando lo ritenga necessario o ove sia richiesto dal Consiglio per l’Economia; c) riceve segnalazioni di anomalie nelle attività degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1§1, ed indaga in merito; d) propone alle autorità competenti l’adozione di provvedimenti appropriati.
a) l’attuazione di iniziative e attività si discosti in modo sostanziale da indirizzi, bilanci preventivi e progetti approvati; b) vi siano anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; c) vi siano irregolarità nella tenuta dei bilanci o delle scritture contabili; d) vi siano significative irregolarità nella concessione di appalti o di contratti per servizi esterni o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; e) sia stato commesso un atto di corruzione, appropriazione indebita o frode a danno di uno degli enti o amministrazioni di cui all’art. 1 §1.
a) informa il Consiglio e la Segreteria per l’Economia di eventuali irregolarità rilevate a seguito di indagini e revisioni da esso svolte; b) invia un rapporto all’Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa applicabile, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) riferisce all’autorità giudiziaria competente ogni prova di attività criminosa individuata nel corso della sua attività.
a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla legge; b) sono custoditi in modo garantirne la sicurezza, integrità e confidenzialità; c) sono coperti dal segreto d’ufficio.
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Il presente Statuto viene approvato ad experimentum. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.
FRANCESCO