Motu Proprio · Pontifício

Papa Francesco Motu Proprio 20130711 Organi Giudiziari

Sobre a jurisdição dos órgãos judiciários do Estado da Cidade do Vaticano em matéria penal
Tipo
Motu Proprio
Esfera
Pontifício
Papa / autoridade
Papa Francisco
Data de publicação
11 de julho de 2013
Idiomas disponíveis (vatican.va)
IT
Justiça PenalEstado da Cidade do VaticanoSegurança InternacionalCombate ao Crime Organizado

O documento aborda a necessidade de fortalecer as ferramentas jurídicas para combater crimes transnacionais, o terrorismo e os abusos econômicos que ameaçam o bem comum. O Papa Francisco reafirma o compromisso da Santa Sé em cooperar com a comunidade internacional no combate ao crime organizado.

A medida estabelece especificamente a jurisdição penal do Estado da Cidade do Vaticano sobre crimes contra a segurança e patrimônio da Santa Sé, além de delitos previstos nas leis locais cometidos durante o exercício de funções oficiais. Também inclui crimes tipificados em acordos internacionais ratificados pelo Vaticano.

Texto integral reproduzido da fonte oficial em vatican.va (idioma original: IT). Em caso de dúvida, o original prevalece.Abrir em vatican.va ↗

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO

SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO IN MATERIA PENALE

Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

Volendo ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:

1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell’esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;

b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;

c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’11 luglio dell’anno 2013, primo di Pontificato.

FRANCISCUS

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