Ad Hoc Usque Tempus
- Tipo
- Motu Proprio
- Esfera
- Pontifício
- Papa / autoridade
- São Paulo VI
- Data de publicação
- 15 de abril de 1969
- Idiomas disponíveis (vatican.va)
- IT
O documento trata da regulamentação das prerrogativas e limites dos cardeais que possuem títulos ou diacônias em igrejas na cidade de Roma. O texto estabelece que, embora os cardeais devam promover o bem dessas instituições após a investidura canônica, eles não possuem jurisdição direta sobre a administração, disciplina ou moralidade das referidas paróquias.
O documento define procedimentos para casos em que um cardeal deseje intervir nessas igrejas além dos limites permitidos. Nessas situações, ele deve consultar o Cardeal Vigário de Roma ou, caso a igreja pertença a uma congregação clerical exenta, o superior religioso competente.
PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
AD HOC USQUE TEMPUS
VENGONO DEFINITE ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI I TITOLI O DIACONIE DEI CARDINALI IN ROMA
Fino ad ora i Cardinali che avevano il Titolo o la Diaconia in chiese della città di Rοma usufruivano in ordine all'amministrazione di particolari facoltà, le cui ragioni, riposte sia nell'ufficio pastorale come nella saggia direzione della Nostra diocesi Romana, ora sembra che ne consiglino l'abrogazione.
È Nostro convincimento che questo è certamente in armonia con le disposizioni emanate dal Nostro Predecessore di v.m. Giovanni XXIII a riguardo dei titoli delle sedi suburbicarie, nel Motu proprio Suburbicariis Sedibus dell'11 aprile 1962, come pure con le norme che Noi stessi abbiamo stabilito nella Lettera Apostolica Romanae doecesis del 30 giugno 1968 (cf n. 15 b), riguardanti la collazione dei benefici nelle basiliche minori e nelle cosiddette collegiate, assegnate in Titolo a Cardinali.
Perciò con questa Nostra Lettera, che viene Pubblicata in forma di Motu proprio stabiliamo quanto segue.
I. È compito dei Cardinali promuovere con il loro consiglio e la loro protezione il bene delle chiese, di cui hanno ricevuto il Titolo o la Diaconia, dopo che ne hanno avuto l'investitura canonica. Nei lοrο confronti però non godono di alcuna giurisdizione né possono in alcun modo interferire nelle cose concernenti l'amministrazione, la disciplina, la moralità e il servizio della Chiesa.
II. Qualora i Cardinali pensino di intervenire nelle Chiese o Diaconie di cui sono titolari, al di là di quanto è sοpra stabilito, trattino di questo problema con il Cardinale Vicario di Rοma, oppure, se si tratta di una Chiesa dipendente da una Congregazione clericale esente, si consultino con il legittimo Superiore religioso.
III. Per quanto è necessario, vengono abrogati i canoni 240 § 2, 1414 § 4, 1432 § 1 del CIC.
IV. Quanto abbiamo decretato con questa Lettera Apostolica entrerà in vigore il 28 di questo mese. Tutto ciò che è stato da noi deciso con questo Motu proprio, intendiamo sia ratificato e confermato, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche degna di specialissima considerazione.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 aprile 1969, anno sesto del Nostro Pontificato.